Lo Statuto ANC

Approvato con decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007.

F.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo.

Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI


N 535 – DISPOSIZIONI VARIE 

Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 1286, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la "Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo" assume la denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" e, tra l'altro, ne viene approvato il nuovo statuto organico. – (Direzione generale personali civili e affari generali). – (Gazzetta ufficiale n. 298, del 24 novembre 1956).


Estratto della dispensa 50^ del Giornale Militare Ufficiale del 15 dicembre 1956

 

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Il Regolamento ANC

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

 

Art. 1 Scopi

L’ANC, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, si propone il perseguimento degli scopi associativi assumendo iniziative atte a rendere operanti le norme di cui all’art. 2 dello Statuto: – costituendo fondi per lo svolgimento di attività assistenziali e sociali; – stipulando convenzioni commerciali, assicurative, bancarie, medico-sanitarie, turistico-ricreative e culturali a favore dei Soci. Per dare attuazione al disposto dell’ultima parte dell’art. 2 dello Statuto, l’Associazione promuove lo sviluppo di attività di volontariato: – generico, attraverso le Sezioni territoriali; – di protezione civile, secondo la legislazione di settore, mediante appositi nuclei che, pur avendo autonomia gestionale e patrimoniale, operano in armonia con i principi dell’Associazione, conformandosi alle regole di carattere generale da questa dettate in materia, tramite il SECOV (Servizio Coordinamento Volontariato). A tal fine, i Presidenti di Sezione, gli Ispettori regionali e la Presidenza Nazionale svolgono attività di coordinamento, indirizzo e controllo.

Art. 2 Bandiere e Medagliere

Le Bandiere nazionali che l’Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate ad usare devono essere acquistate a loro spese o accettate in dono da Enti militari e civili, da comitati locali o da privati cittadini di specchiata moralità. La stessa normativa vale per i labari delle Sezioni estere. La Bandiera nazionale deve rispondere alle seguenti caratteristiche: – drappo tricolore bordato di giallo con cravatta azzurra e frangia argentata con iscrizioni; – asta di metallo bianco, portante la lancia con la fiamma dell’Arma. Quando il Medagliere dell’Arma muove per raggiungere il posto assegnatogli deve ricevere gli onori. Gli stessi onori competono quando passa davanti alla guardia schierata.

 

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